STATUTO
G T S C
GRUPPO TICINESE SCIATORI CIECHI E IPOVEDENTI
STATUTO GTSC
Art.1 Denominazione e sede
1.1 Con la denominazione "Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi e Ipovedenti" (GTSC) viene costituita un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, retta dagli articoli 60 e seguenti del CCS e dal presente statuto.
1.2 La sede del GTSC e il segretariato si trovano a Tenero in via S. Gottardo 49.
1.3 Il GTSC é membro della Federazione Svizzera di Sci (FSS), della Federazione Sci della Svizzera Italiana (FSSI) e dell' Unione Centrale Svizzera per il bene dei ciechi (UCBC).
1.4 La sua fondazione risale al 1976.
Art. 2 Scopo e attività
2.1 Il GTSC si propone di allargare lo spirito di solidarietà e di amicizia tra i soci, mediante la pratica e l’insegnamento dello sci e di altre discipline sportive.
In particolare tramite:
- l'organizzazione di attività sportive di gruppo o singole;
- l'organizzazione di manifestazioni ricreative;
- la preparazione e l'aggiornamento di monitori e guide dello sci alpino e dello sci di fondo e di eventuali altre discipline sportive;
- l'organizzazione di manifestazioni promozionali con enti o gruppi o associazioni interessati all'attività sportiva con i ciechi e ipovedenti.
2.2 Campo di attività
Le attività sportive del GTSC sono: sci alpino, sci alpinismo, sci di fondo, escursioni, ciclismo, nuoto, ginnastica e altre attività autorizzate dal comitato.
Art. 3 Categorie di soci
3.1 Soci attivi
- Ciechi o ipovedenti che praticano un’attività sportiva
- Guide abilitate di sci (alpino o fondo) o di altra disciplina sportiva
3.2 Soci onorari
Sono persone che con durevole impegno e dedizione, hanno dato lustro e notorietà al G.T.S.C. I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del comitato.
3.3 Soci benemeriti
Sono persone fisiche o giuridiche che si sono impegnate o si impegnano a sostenere in vari modi il G.T.S.C. I soci benemeriti sono nominati dal comitato.
3.4 Soci amici
Sono simpatizzanti ciechi o ipovedenti, parenti o accompagnatori che desiderano far parte del gruppo.
Art. 4 Diritti e doveri dei soci
4.1 Tutti i soci di età superiore ai 16 anni pagano la quota sociale e hanno diritto di voto.
4.2 Il socio paga la quota sociale stabilita dall’assemblea e partecipa all'attività del gruppo secondo le norme stabilite nel "Regolamento del GTSC".
4.3 I soci onorari e benemeriti non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.
Art. 5 Ammissione
Le domande di ammissione al GTSC devono essere sottoposte al comitato che si pronuncia nel merito.
Art. 6 Dimissioni ed esclusioni
6.1 Le dimissioni di un socio devono essere comunicate per iscritto al comitato.
6.2 I soci che per due anni consecutivi non hanno pagato la quota sociale, sono considerati dimissionari.
6.3 I soci che perseguono scopi contrari all'attività del gruppo o che, con il loro comportamento recano danno morale o finanziario o in contrasto con i disposti del regolamento GTSC, saranno esclusi dal Gruppo direttamente dal comitato, in modo definitivo.
Art. 7 Organi
Gli organi del GTSC sono:
- l'assemblea sociale
- il comitato
- le commissioni tecniche
- i revisori dei conti
Art. 8 Assemblea
8.1 Assemblea ordinaria
8.1.1 L'assemblea ordinaria si tiene in autunno in un luogo scelto dal comitato.
L'anno sociale va dal 1. agosto al 31 luglio.
8.1.2 L'assemblea può riunirsi e deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.
8.1.3 La convocazione e l'ordine del giorno devono essere indirizzati ad ogni socio almeno 2 settimane prima della data dell'assemblea.
8.2 Assemblea straordinaria
Può essere convocata nei casi seguenti:
- quando il comitato lo ritiene necessario
- su richiesta di 1/5 dei soci aventi diritto di voto
8.3 Compiti
I compiti dell’assemblea sono:
a) eleggere il comitato
b) eleggere il presidente
c) approvare i rapporti di attività del comitato e i conti annuali
d) eleggere i revisori dei conti
e) stabilire le quote sociali
f) nominare i soci onorari su proposta del comitato
g) approvare il programma annuale ed il preventivo
h) modificare lo statuto
i) decidere lo scioglimento del GTSC
8.4 Votazioni
8.4.1 Le votazioni hanno luogo, di regola, per alzata di mano e a maggioranza
semplice dei presenti aventi diritto di voto.
8.4.2 Può essere decisa dall’assemblea anche la votazione segreta.
Art. 9 Comitato
9.1 Composizione
Il comitato si compone da 7 a 11 membri di cui almeno 3 ciechi o ipovedenti, compreso un membro delegato dal Comitato UNITAS.
9.2 Carica
I membri del comitato rimangono in carica 3 anni e il loro mandato può essere rinnovato.
9.3 Deleghe e mansioni
Ad eccezione della carica di presidente, che viene nominato dall’assemblea, il comitato delega le mansioni di segretariato, di cassiere ed elegge un vice-presidente.
9.4 Compiti
I compiti del comitato sono:
a) nominare un vicepresidente
b) nominare il cassiere e le altre cariche ai sensi dell’art. 9.3
c) proporre i soci onorari all’Assemblea
d) nominare i soci benemeriti
e) nominare le commissioni
f) accettare i nuovi soci
g) decidere l’esclusione di un socio
h) stabilire i regolamenti e curarne l'applicazione
i) scegliere il luogo dell’assemblea e convocarla ai sensi dell’art. 8.3
l) organizzare l’attività ai sensi dell’art. 2
m) curare gli interessi sociali
9.5 Convocazione
Il comitato viene convocato ogni qualvolta è necessario, dal presidente o su richiesta di almeno 3 membri.
9.6 Delibere
Il comitato delibera unicamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vicepresidente.
Art. 10 Responsabilità civile
Il GTSC è tenuto a stipulare e mantenere un’assicurazione di responsabilità civile che copre, nei limiti del possibile, i rischi relativi alle sue attività e riferita in modo particolare ai membri attivi.
Art. 11 Finanze
Le risorse del GTSC sono costituite dalle quote dei soci, da sovvenzioni, da contributi e donazioni diverse.
Art. 12 Revisori dei conti
L'assemblea nomina ogni anno due revisori dei conti. La loro carica è rinnovabile.
Art. 13 Aggiornamento statuti
13.1 Gli statuti possono essere sempre modificati. Le proposte di modifica devono pervenire al comitato 6 mesi prima della scadenza del periodo amministrativo.
13.2 Le modifiche statutarie devono essere accettate dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti aventi diritto di voto.
13.3 Le proposte di modifica possono essere messe a disposizione dei soci per il tramite degli usuali mezzi di comunicazione usati dai ciechi e ipovedenti.
Art. 14 Scioglimento
14.1 Lo scioglimento del GTSC avviene per legge in caso di insolvenza o quando il comitato non possa essere costituito conformemente agli statuti. Uno scioglimento può essere deciso dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
14.2 In caso di scioglimento del GTSC gli eventuali beni saranno devoluti all'UNITAS (Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana).
Art. 15 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione delle modifiche apportate da parte dell'assemblea del 10 novembre 2007 e sostituisce il precedente datato 27 novembre 1998.
Il presidente: Il segretario:
Mario Addonizio Marco Lavizzari
Lugano, 10 novembre 2007
Riepilogo delle sigle che si trovano in questo statuto:
|
CCS |
Codice civile svizzero |
|
GTSC |
Gruppo Ticinese Sciatori Ciechi e ipovedenti |
|
FSS |
Federazione svizzera di sci |
|
FSSI |
Federazione sci della Svizzera italiana |
|
IS |
Istruttore sci della FSS |
|
UCBC |
Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi |
|
UNITAS |
Associazione Ciechi e ipovedenti della Svizzera Italiana |