Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il GTSC e i suoi soci per quanto riguarda il campo di attività previsto dagli statuti (vedi art. 2 dello Statuto)
Art. 1 Logo
1.1 Il logo del GTSC è un triangolo equilatero giallo con la base in basso e il vertice in alto con due sciatori stilizzati che simbolizzano la coppia (in nero).
1.2 Il logo figura:
- sulla carta da lettere e sulle buste
- sulla tuta di sci alpino e di sci di fondo
- sulle maglie da ciclista
Art. 2 Amministrazione
2.1 Impegna il GTSC la firma del presidente o del vicepresidente, collettivamente a due, oppure con un altro membro di comitato.
2.2 Il comitato delega al cassiere, con firma individuale, gli impegni finanziari.
Art. 3 Attività
3.1 Organizzazione
3.1.1 Le attività sono organizzate in applicazione del programma stagionale approvato dall'assemblea. Possono pure essere autorizzate attività singole, per quanto riguarda lo sci alpino, purché accompagnate da una guida autorizzata.
3.1.2 Le attività sportive sono aperte a tutti i soci e alle rispettive famiglie, ad eccezione dei corsi guida (sci alpino e sci di fondo) che sono riservati ai ciechi, ipovedenti, guide e candidati guida.
3.1.3 A dipendenza dei posti disponibili la priorità di partecipazione è data ai ciechi e ipovedenti, ai loro accompagnatori, alle guide e aspiranti guide.
3.1.4 Un cieco o ipovedente che non svolge un'attività sportiva, dovrà obbligatoriamente avere a disposizione un suo accompagnatore.
3.1.5 Attività che non considerano gli articoli precedenti sono da ritenersi di carattere e di responsabilità privata.
3.1.6 Le uscite singole vanno annunciate al presidente.
3.1.7 Al termine di ogni attività il responsabile redige un rapporto all’intenzione del presidente. Sono preferibili i rapporti scritti per il tramite del formulario già predisposto.
3.2 Finanziamento
3.2.1 Il finanziamento delle attività organizzate avviene in linea di principio:
- a carico del GTSC = 1/3
- a carico dei partecipanti = 2/3
3.2.2 Giovani e studenti ciechi o ipovedenti beneficiano di uno sconto del 50 %
3.2.3 Il Comitato può riservarsi l'applicazione di altre chiavi di riparto, come pure l'adattamento di condizioni di favore per famigliari, collaboratori e soci meritevoli.
3.2.4 Per gli accompagnatori che non svolgono delle mansioni specifiche nei confronti dei ciechi o ipovedenti, salvo il viaggio che rimane a carico del gruppo, ogni altra spesa è a loro attribuita.
3.2.5 I collaboratori delle attività beneficiano di condizioni particolari stabilite dal Comitato di volta in volta. Es. conducenti di veicoli in attività tandem o capi tecnici attività sci alpino e fondo.
3.2.6 Il comitato gestisce il Fondo Blank per favorire l’attività dei giovani ciechi o ipovedenti in casi di bisogni particolari.
Art. 4 Materiale
4.1 Sci
4.1.1 La prima attrezzatura da sci per un cieco o ipovedente è a carico del fondo speciale GTSC nella misura dell'80%.
4.1.2 Per eventuali rinnovi delle attrezzature, in particolare di sci e con la partecipazione di sponsor il Comitato si riserva di stabilire di volta in volta la quota parte dovuta dai beneficiari.
4.1.3 Gli sci rimangono di proprietà del socio che ne cura la manutenzione.
4.2 Radio ricetrasmittenti
4.2.1 Le radio sono di proprietà del GTSC e vengono affidate in prestito gratuito al cieco o ipovedente che ne cura la manutenzione a suo carico.
4.2.2 In caso di cessazione dell’attività sciistica le radio devono essere restituite al GTSC.
4.3 Tandem
4.3.1 I tandem possono essere acquistati dai ciechi o ipovedenti, per il tramite del G.T.S.C e beneficiare di una sovvenzione dalla Fondazione Europameisteschaft o di altri Sponsor.
4.3.2 Il GTSC ha a disposizione alcuni tandem che possono essere noleggiati al prezzo di fr. 20.- al giorno.
4.4 Tuta da sci alpino
4.4.1 La tuta ufficiale per guide, ciechi e ipovedenti che praticano lo sci alpino è il modello “Phenix 2010" colore verde con striscie nere, con il logo dei due sciatori stilizzati su fondo giallo.
4.4.2 La tuta ufficiale per gli sciatori è fornita dal GTSC a condizioni stabiliti di volta in volta e rimane di proprietà del GTSC.
4.4.3 Nelle uscite di sci alpino, è obbligatorio l’uso della tuta ufficiale.
4.4.4 L'uso della tuta è strettamente legato all'attività del GTSC e non può essere indossata altrimenti.
4.4.5 L'interruzione dell'attività sciistica implica la sua restituzione.
Art. 5 Veicoli
5.1 La gestione dei veicoli del GTSC è affidata all’UNITAS che alla fine dell’anno elabora un rapporto annuale con la relativa suddivisione dei costi.
5.2 La necessità di utilizzo del veicolo deve essere tempestivamente concordata con il responsabile di settore (Sopraceneri e/o Sottoceneri).
5.3 I veicoli sono di regola stazionati a Tenero e a Lugano e in queste due sedi l’UNITAS designa un responsabile.
5.4 Gli autisti occasionali sono tenuti a compilare il documento di bordo che serve per la statistica e per la suddivisione annuale dei costi.
5.5 Gli autisti occasionali sono tenuti a stipulare privatamente una RC auto-terzi (danni al veicolo di terzi). Vedi inoltre il punto 7.3.
5.6 I viaggi comandati con autovetture private sono rimunerati in ragione di fr. 0.30 al km.
Art. 6 Guide di sci alpino e di sci di fondo
6.1 Le guide di sci alpino hanno l'obbligo di partecipare ogni anno al “corso guide”.
6.2 Dopo 2 anni di inattività la guida perde la qualifica di guida abilitata, come pure le guide che per 2 anni consecutivi non hanno frequentato il corso annuale obbligatorio. Possono riproporsi come candidato guida e riabilitarsi secondo le regole che valgono per gli stessi.
6.3 I candidati guida di sci alpino devono soddisfare i seguenti requisiti e richieste:
- disporre di un brevetto ATIS1 o GS1. Candidati sprovvisti sono ammessi a giudizio della Commissione tecnica
- impegnarsi a partecipare al corso di formazione
- partecipare ad almeno 2 uscite per complessivi 4 giorni durante la loro prima
stagione
- essere, finché candidato guida, accompagnato da una guida abilitata durante
la guida di un cieco o ipovedente
6.4 L'età minima per essere candidato guida è di 18 anni compiuti.
6.5 Criteri di classificazione delle guide:
Cat. 1 - Guide abilitate
Cat. 2 - Guide familiari
Cat. 3 - Candidati guida
6.6 La guida familiare è colui che non soddisfa i disposti dell’art. 6.3 e non è abilitata alla guida di tutti i ciechi e ipovedenti. Può guidare solo persone cieche e ipovedenti in accordo con il capotecnico.
6.7 La guida familiare deve partecipare comunque ad un corso di formazione come pure ai successivi corsi guida annuali.
6.8 La Commissione tecnica dello di sci alpino viene designata dal Comitato.
Ne fanno parte almeno tre persone.
E’ indispensabile la presenza di un IS (Istruttore Svizzero) che fungerà da capotecnico.
La Commissione ha il compito di:
a) valutare l’idoneità dei candidati guida (categoria 3)
b) valutare il passaggio da candidato guida a guida cat. 1 o 2
c) designare la partecipazione di almeno un suo membro a tutte le attività di
sci alpino del GTSC (salvo per le uscite singole - vedi punto 3.1)
6.9 Il comitato designa pure un capotecnico per la disciplina dello sci di fondo.
6.10 I capotecnici delle varie discipline possono partecipare alle riunioni di comitato.
6.11 Il CT fondo designa, durante il corso guide, le guide abilitate.
Art. 7. Responsabilità civile
7.1 Il GTSC stipula per i ciechi e le guide abilitate, guide familiari, aspiranti guida e accompagnatori autorizzati, una polizza di responsabilità civile per le attività sportive svolte dal gruppo.
7.2 Ogni cieco, ipovedente o accompagnatore autorizzato per le varie attività sportive deve avere obbligatoriamente un'assicurazione infortuni privata. Il GTSC declina ogni responsabilità per casi di infortuni a ciechi, ipovedenti e accompagnatori non assicurati.
7.3 Gli autisti occasionali autorizzati alla guida di veicoli del GTSC e dell’UNITAS, devono essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per la guida e il trasporto di persone su veicoli appartenenti a terzi e di una licenza di condurre adeguata al mezzo.
Agli autisti autorizzati verrà corrisposto un contributo di fr. 40.- annui, contro presentazione di una fotocopia comprovante la stipulazione della polizza.
8 Altre attività
8.1 Il comitato si riserva di emanare altre direttive in merito alle attività non contemplate da questo regolamento.
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Modifiche: Art. 1.2 ; 4.4.1 nella seduta di Comitato del 25 marzo 2011